Regolamento d'istituto


Art. 1 - Tutte le componenti della scuola devono concorrere alla realizzazione del fine comune di promozione umana, culturale e sociale, nel rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione e regolate dalle disposizioni di legge.

Art. 2- Il rispetto delle norme di sicurezza prescritto dalle leggi vigenti ed il documento della valutazione dei rischi che ne costituisce l’interpretazione e l’applicazione cautelare e specificamente più mirata alla individuazione locale e contingente, sono cure prioritarie. Il debito cautelare si ascrive, in primo luogo, al rappresentante legale della istituzione ed alle figure a cui è devoluto il controllo della sicurezza, ma l’efficacia della funzione dipende strettamente dall’adempienza di tutti e dalla collaborazione di ciascuno.

Art. 3- Gli organi collegiali dispongono di appositi spazi all’interno della scuola per comunicati pertinenti le loro attività. Tutto il materiale diffuso ed affisso deve rispondere alle norme sulla stampa. I responsabili devono essere maggiorenni. Possono altresì usufruire di spazi per comunicati pertinenti le attività scolastiche i gruppi di studenti che ne abbiano fatta richiesta alla Presidenza.
Tutto il materiale diffuso e affisso nell’interno della scuola deve essere preventivamente approvato dal dirigente.Non è consentita la diffusione all’interno della scuola di manifesti, stampe e altre pubblicazioni non autorizzate anche in riferimento alle dimensioni del materiale stesso.

Art. 4- Gli organi collegiali, di cui al T.U.n.297 del 16.4.1994, sono autonomi nelle proprie attività e decisioni, nonché nella redazione del proprio regolamento, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle leggi. Ciascuno di essi opera in forma coordinata con gli altri su problemi di comune competenza.

Art. 5- I consigli di classe sono convocati dal preside dietro richiesta della maggioranza assoluta dei componenti o per necessità ravvisata dal dirigente.

Art. 6- Le riunioni degli organi collegiali e le assemblee dei genitori avranno luogo secondo le disponibilità dei locali e l’orario di servizio del personale non docente e in ore non coincidenti con quelle di lezione, con l’eccezione delle assemblee studentesche.

Art. 7- Le assemblee degli studenti sono regolate dal T.U. n.297 del 16.4.1994 artt. 12 -13 e rappresentano momenti di attività scolastica. La partecipazione di esperti eventualmente richiesta dagli studenti, ai sensi dell’art.13 del T.U. n.297/94, deve essere preventivamente approvata dal Consiglio d’Istituto. I nominativi degli esperti devono essere comunicati alla Presidenza almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Art. 8- La data di convocazione delle assemblee di classe o di istituto, nonché l’ordine del giorno dovranno essere presentati al Preside in tempo utile perché possa esserne data notifica alle classi almeno 5 giorni prima. Qualora l’assemblea studentesca richieda di utilizzare ore destinate alle assemblee per attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, gli argomenti , il calendario e l’orario delle riunioni saranno concordati fra gli alunni e la Presidenza.

Art. 9– La scansione temporale degli orari delle lezioni la regolazione dei campanelli sono riportate nella seguente tabella ad eccezione delle ore di esecuzione - interpretazione e musica d’ insieme il cui orario è comunicato annualmente per iscritto alle famiglie degli studenti della sezione musicale.

Ore
I 8,05
II 9,05
III 10,05
IV 11,05
V 12,05
VI 13,05

Ore 10,57 inizio ricreazione studenti
Ore 11,13 fine della stessa
Ingresso ore 8,05
Finis ore 14,05

Sono di competenza del Preside i le modifiche di orario per motivi contingenti. Ogni ritardo degli alunni rispetto all’orario dovrà essere motivato e l’ammissione in classe subordinata all’accettazione del Preside o del docente delegato. Non è consentito agli alunni di lasciare la scuola prima della fine delle lezioni. Solo in casi eccezionali e con autorizzazione del Preside potranno essere autorizzate variazioni di orario per le classi.

Art. 10- La frequenza e la presenza alle lezioni sono obbligatorie; non è consentita l’uscita dalle classi durante lo svolgimento delle lezioni. Le assenze degli alunni minorenni devono essere giustificate da un genitore su apposito libretto di cui ogni alunno è munito. Gli studenti maggiorenni devono presentare l’autogiustificazione scritta. Dopo cinque giorni consecutivi di assenza per malattia, ivi calcolando eventuali giorni festivi, l’alunno è tenuto a presentarsi a scuola con la giustificazione e con il certificato medico in carta libera che attesti la sua immunità da malattie contagiose. Per assenza non dovuta a malattia sarà sufficiente che il genitore richieda per iscritto la riammissione, assicurando che l’ assenza non è attribuibile a malattia. In caso di assenza superiore a cinque giorni per motivi familiari e non di salute, la scuola deve essere preavvertita. Frequenti assenze saltuarie vengono periodicamente comunicate alle famiglie.

Art. 11 - Alunni, genitori, docenti e non docenti possono riunirsi nei locali della scuola - entro la disponibilità di orario del personale non docente e quella delle aule - per attività culturali rispondenti ai criteri deliberati dal C.d.I. all’inizio di ciascun anno scolastico e per attività organizzative attinenti alla vita scolastica. Tutto ciò previa autorizzazione del preside, il quale potrà designare un docente disposto a rappresentarlo in dette riunioni. La partecipazione di persone esterne (art.13 del T.U. n.297/94) è subordinata all’ approvazione del Consiglio d’Istituto.

Art. 12 - L’uso delle aule speciali, dei laboratori e dell’aula C.I.C. è regolamentato da specifiche disposizioni. Il servizio di biblioteca per la consultazione ed il prestito sarà effettuato secondo modalità e orario predisposto dal Collegio dei Docenti. Docenti, non docenti e alunni potranno avanzare proposte per l’acquisto di libri e di attrezzature nell’ambito dello stanziamento dei fondi relativi deliberato dal C.d.I. L’uso delle attrezzature, fuori dell’orario di lezione, deve essere concordato con il preside e con i docenti responsabili (D.P.R.567/96) e disponibili ad assumere il debito di vigilanza.Gli utenti sono tenuti a rispettare le modalità di utilizzazione di strutture, strumentazione e sussidi didattici e sono responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 13- Il funzionamento delle strutture sportive è disciplinato in modo da assicurare la disponibilità a tutte le classi della scuola, e, nelle ore libere dalle attività sportive della scuola, ad associazioni e gruppi sportivi del quartiere e della città, compatibilmente con la disponibilità dei locali per l’ uso prioritario della scuola.

Art. 14- I doveri dei docenti sono quelli stabiliti dal T.U. n.297/94 e dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola; i docenti sono a scuola cinque minuti prima dell’inizio della propria lezione. I docenti della prima ora provvedono a giustificare le assenze degli alunni salvo disposizioni diverse della Presidenza.

Art.15- Le mansioni del personale non docente della scuola sono quelle previste dal T.U.n.297/94 e dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola.

Art.16- Norme procedurali per le sedute del Consiglio di Istituto
Non si annoverano normative particolari o differenziate rispetto alle procedure relative al funzionamento del predetto organo collegiale. Il riferimento alle leggi correnti è totale, tranne che per una precisazione, del resto prassi già in uso presso questa Istituzione scolastica. Per motivi eccezionali, a discrezione del Presidente pro tempore, è consentito aggiungere una o più voci all’ ordine del giorno e metterle ai voti; quando si determinino motivi non eccezionali, la pratica deve ricevere l’ assenso di tutti i membri presenti. Per motivi particolari il Presidente può modificare la numerazione delle voci all’o.d.g.; ancora nella prassi è l’ uso di aggiornare le sedute, quando non esaurito l’ o.d.g., a data ed ora stabilite con decisione univoca dal Presidente pro tempore, contestualmente all’aggiornamento della seduta stessa, senza ulteriore avviso o comunicazione.

Art.17- Procedure di elaborazione, revisione e sottoscrizione del " patto educativo di corresponsabilità " di cui all’ art.3 del D.P.R . 235/2007, prescritto dall’ art. 5 bis., inserito dopo l’ art.5 del D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249. Le procedure di elaborazione del "patto educativo di corresponsabilità", realizzate dal dirigente scolastico nel rispetto delle carte fondamentali della scuola e della normativa comune e generale, vengono approvate dal consiglio di Istituto nella formulazione e nelle successive revisioni proposte. Tale approvazione è espressa dalla sottoscrizione del Consiglio stesso, che lo fa proprio.